La responsabilità e l’affidabilità dei Titolati delle Sezioni e delle Scuole nelle pratiche alpinistiche. 

IL RAPPORTO DI AFFIDAMENTO
L’attività istituzionale organizzata nelle Sezioni, come corsi e gite sociali,  è caratterizzata dal  rapporto di affidamento fra accompagnatore e accompagnato.
L’affidamento comporta una riduzione del rischio accettato dallo accompagnato che fa conto sull’esperienza, capacità e protezione da parte dell’accompagnatore;

IL COMPORTAMENTO DELL’ACCOMPAGNATO
Nel rapporto di affidamento l’accompagnatore ha il potere di effettuare le scelte necessarie durante l’escursione, secondo i canoni della perizia, della diligenza e della prudenza;
l’accompagnato si trova in subordinazione e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida, altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando libero da responsabilità l’accompagnatore.

L’ACCOMPAGNAMENTO COMPORTA RESPONSABILITÀ
L’accompagnamento è una fonte di responsabilità: l’accompagnatore che tenesse un comportamento contrario a quello richiesto dalle norme, sarà assoggettato alle conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento.
Qui alcune considerazioni del capitolo “Montagna e responsabilità” curato dall’Avv. Vincenzo Torti (attuale Presidente Generale CAI) e presente nel manuale CAI “Montagna da vivere montagna da conoscere”.

Vari tipi di responsabilità
penale
Obbligo di sottostare ad una pena, detentiva o pecuniaria di natura strettamente personale;

civile
Obbligo di risarcire il danno, che può essere trasferito con le coperture assicurative;

amministrativa
Per violazione di disposizioni amministrative;

disciplinare
Violazione delle regole di condotta tipica degli appartenenti ad albi come accade, ad esempio, per le guide alpine o per i titolati del CAI;

Varie fonti della responsabilità civile

  • Responsabilità contrattuale (tra professionista e cliente): essa prevede che sarà il professionista ad avere l’onere di provare “che l’inadempimento o il ritardo nella prestazione è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.). 
  • Responsabilità extracontrattuale, per cui, ai sensi dell’art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” postula, invece, che l’onere di provare sia a carico del danneggiato.
  • Responsabilità da contatto sociale: presenza di un contatto qualificato, preesistente all’evento dannoso, nel cui ambito sorgano l’affidamento di una parte e l’obbligo di protezione da parte dell’altra; La giurisprudenza in alcuni casi ha assimilato tale responsabilità a quella contrattuale, anche ai rapporti che sorgono nell’ambito del volontariato, come nel caso degli accompagnatori ed istruttori del CAI.

Art. 2050: attività pericolosa
L’articolo 2050 del codice civile (responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa) prevede che:

chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

La norma prevede che, accertata la pericolosità di una determinata attività, l’eventuale danno riconducibile allo svolgimento della stessa sarà autonomamente addossato a chi la pratica, salvo fornisca la prova liberatoria:
avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non solo quelle imposte dall’ordinaria diligenza, ma tutte le misure e quindi tutte le misure di sicurezza offerte allo stato attuale della migliore tecnica.

La colpa
L’elemento soggettivo cui fare normalmente riferimento nel campo delle responsabilità è quello della colpa.
Un eventuale processo tenderà ad accertare a carico dell’accompagnatore se esiste una colpa generica, cioè la violazione di regole di prudenza, negligenza e imperizia o anche una colpa specifica cioè l’inosservanza di leggi, ordini o discipline (regolamenti del CAI).

Imprudenza
L’imprudenza è avventatezza, scarsa ponderazione in quel che si fa, poca considerazione del pericolo, degli interessi altrui.
È imprudente chi agisce in contrasto con le norme di sicurezza dettate dall’esperienza

Negligenza
Per negligenza si intende trascuratezza, scarsa attenzione al compito da svolgere. È negligente non ascoltare il bollettino nivo-meteo prima di intraprendere una gita; utilizzare materiale alpinistico non adatto o in cattive condizioni;

Imperizia
Per imperizia si intende la carenza delle nozioni e capacità tecniche connesse al proprio ruolo; il mancato rispetto delle regole di condotta specifiche fissate da regolamenti (CAI) o da ordinanze (Comune, Impianti sci,..).
È persona competente (perito) chi tiene un comportamento conforme alle regole della buona tecnica dettate nel suo campo di azione e aggiornate allo stato dell’arte.

INSEGNAMENTO DAGLI INCIDENTI
Gli incidenti accaduti in montagna e che hanno coinvolto comitive o corsi ci possono fornire utili insegnamenti per migliorare la nostra organizzazione. Le Scuole del CAI hanno adottato una linea prudenziale soprattutto considerando che la giurisprudenza ha applicato in alcuni casi a volontari del CAI l’art.1218 c.c. (responsabilità contrattuale – al pari del professionista) e l’art. 2050 c.c. (l’alpinismo è attività pericolosa).
La Corte di Cassazione Civile del 24.02.2012, che si è occupata di un incidente accaduto nel 1995 ad un allievo di un corso di alpinismo di base organizzato da una Scuola di Alpinismo (definito dalla Suprema Corte corso per principianti):
l’allievo nel percorrere una scala in ferro lungo una via ferrata ebbe a perdere la presa su di un piolo e a scivolare per la lunghezza del cordino cui era assicurato (poco più di un metro), riportando la frattura della caviglia destra.
La Sezione convenuta in giudizio riteneva opportuno resistere e negare ogni responsabilità invocando come esimente anche il regime di volontariato e di gratuità che caratterizza i corsi organizzati dal CAI.
Il lungo percorso giudiziario (quindici anni) si concludeva con la citata sentenza che, confermando le precedenti sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello di Milano, affermava:

Sentenza Corte di Cassazione del 2012
L’attività alpinistica è da ritenere “attività pericolosa”. Ai sensi dell’art. 2050 si condannava la Sezione del CAI organizzatrice del corso a risarcire il danno subito dall’allievo;
“La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, con finalità sociali, di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa, non assume alcuna rilevanza in merito alla configurazione giuridica della responsabilità da delineare nel caso che ci occupa”;
La pericolosità dell’attività andava valutata in concreto, ex ante, alla luce della considerata inesperienza dell’allievo e dell’unicità della lezione teorica impartita prima dell’escursione alpinistica”.

Nel 2013 la CNSASA, considerando che i principi espressi dalla Corte di Cassazione costituiscono un riferimento basilare, ha diffuso le seguenti linee guida.

2013 LINEE GUIDA CNSASA
1. L’esercizio dell’attività alpinistica in tutte le sue forme è ritenuta attività pericolosa per cui Istruttori e accompagnatori del CAI dovranno adottare in collaborazione con i Presidenti delle Sezioni, nel cui ambito vengono organizzate le varie attività, tutte le misure idonee per tutelare l’incolumità degli allievi.

2. E’ un criterio di diligenza che investe tutti gli aspetti dell’organizzazione e dello svolgimento di un corso, la preparazione tecnica di accompagnatori e Istruttori, l’efficienza dei materiali, le modalità delle esercitazioni, ecc..

3. Il regime del volontariato e l’assenza di fini di lucro, non esenta né attenua le responsabilità di Presidenti di Sezione, di accompagnatori e di Istruttori.

4. L’accertamento di eventuali responsabilità avviene con i medesimi criteri adottati nei confronti dei professionisti quali Guide Alpine e Maestri di sci, senza alcuna deroga, per valutare, in concreto, caso per caso, se siano state adottate tutte le misure idonee a evitare l’evento dannoso.

5. L’istruttore, negli obblighi di protezione, ha precisi doveri di informazione e di avviso: all’atto dell’iscrizione, si fa firmare agli allievi una dichiarazione nella quale vengono esposti i rischi delle attività che si vanno ad intraprendere; si chiederà all’allievo di prendere visione del regolamento del corso e a dare atto di averne appreso i contenuti.

6. All’esordio di ciascun corso, il Direttore, o un suo delegato, illustrerà con chiarezza i contenuti didattici, le modalità delle esercitazioni pratiche e i relativi rischi, responsabilizzando gli allievi alla diligente e scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dagli Istruttori, rammentando che in montagna “non esiste il rischio zero”.

7. La Corte sottolinea a carico dei responsabili dell’incidente di aver condotto gli allievi in parete – sia pure su terreno facile – dopo una sola lezione teorica.

8. Quindi prima di uscire in ambiente vanno svolte alcune lezioni teoriche di contenuto pratico coerenti con la tipologia delle prime uscite previste dal programma.

INCIDENTI NELLO SCI ALPINISMO
Nei recenti incidenti accaduti soprattutto nell’ambito dello sci alpinismo nel corso dell’indagine il magistrato ha:

1. interrogato i vari soggetti coinvolti compreso il direttore della scuola;

2. visionato i manuali e i regolamenti della CNSASA;

3. avvalso di periti per valutare la dinamica dell’incidente.

Tra le varie domande è stato chiesto:

Domande del magistrato
1)       si è consultato il bollettino meteo e il bollettino valanghe?
2)      qual è il livello di preparazione degli istruttori coinvolti (curriculum)?
3)      qual è l’aggiornamento svolto dagli istruttori?
4)      è stato rispettato nell’uscita il rapporto tra istruttori e allievi e il rapporto tra istruttori titolati e istruttori sezionali?
5)      era idonea la dotazione di attrezzatura per quel tipo di escursione?
6)     erano idonei i tipi di ARTVa impiegati?
7)      qual è stato il comportamento della comitiva (distanze tra i gruppi, distanze di sicurezza, disposizioni date agli 26 allievi,..)?

IN CASO DI INCIDENTE
Le responsabilità vanno ricercate nel comportamento dei vari soggetti coinvolti

  • il partecipante,
  • il capo cordata o il responsabile del gruppo,
  • il direttore del corso,
  • il direttore della scuola che si è avvalso di istruttori affidabili,
  • il consiglio direttivo di Sezione che ha affidato la gestione delle uscite ad uno specifico responsabile considerato esperto ed autorevole.

È importante provare che tutti i soggetti responsabili abbiano applicato, nell’organizzazione e nella conduzione dell’attività, delle “buone pratiche” frutto dell’esperienza (perizia, diligenza, prudenza) e aggiornate allo stato dell’arte, in modo da ridurre il rischio di incidenti a limiti ragionevoli;
l’obiettivo sarà di dimostrare che l’evento non era né prevedibile né evitabile in quanto dovuto a caso fortuito, stato di necessità, oppure all’insubordinazione o scarsa diligenza da parte del danneggiato.
In caso di incidente si raccomanda redigere subito una relazione scritta; decorse già 24 ore il meccanismo della memoria non consente più di ricordare con chiarezza i dettagli di quanto è avvenuto.

Responsabilità: Accompagnatore, Istruttore e Guida Alpina
La figura del “buon padre di famiglia”  è superata. Prevale il concetto di affidamento.
I Titolati – sezionali, regionali, nazionali – devono adottare uno standard di comportamento che tuteli l’integrità dell’accompagnato analogo a quello richiesto ad un professionista che si trovasse nella medesima situazione.

Il Titolato affidabile

  • è preparato tecnicamente,
  • si comporta in maniera diligente
  • adotta un elevato livello di prudenza nelle varie fasi di gestione del corso.

È quindi fondamentale coltivare la passione per la montagna poiché l’esperienza alpinistica ci permette di sviluppare quella sensibilità per l’ambiente che è garanzia di una ragionevole sicurezza.

Attuali forme di aggiornamento
Il mantenimento della qualifica per i Titolati dipende dall’OTCO e dall’OTTO: nell’arco di 5 anni si è tenuti partecipare a sessioni di aggiornamento su argomenti proposti dalle relative scuole centrali e diffusi dall’OTCO di riferimento.

Mantenimento dei sezionali
Il mantenimento della qualifica di Sezionale dipende in gran parte dalla scuola e quindi del grado di affidabilità dell’istruttore risponde il Direttore della Scuola.

INDICAZIONI PER ISTRUTTORI E DIRETTORI di CORSO
Ritengo vadano riviste le modalità di aggiornamento sia dei titolati sia dei sezionali a prescindere dalle programmazioni proposte dagli OTCO o OTTO di riferimento.
Si consiglia ai Direttori di scuole di attuare i seguenti adempimenti di minima:

Consigli ai direttori

  • Raccogliere annualmente l’attività svolta sia dai sezionali che dai titolati; in questo modo oltre a conservare i curricula si valuta l’effettiva preparazione in vista dei corsi futuri;
  • Controllare che il rapporto istruttori sezionali /istruttori titolati in ogni singolo corso sia al massimo di 3 a 1;
  • Verificare che il programma del corso sia coerente con quanto stabilito dall’OTCO per quel tipo di corso.
  • Presentare al consiglio direttivo di sezione il programma delle attività della scuola per ottenere il riconoscimento di attività istituzionale (si attivano così le relative coperture assicurative per RC, infortunio, spese legali); vanno inoltre sempre comunicate alla segreteria di sezione le eventuali variazioni delle uscite pratiche.
  • Curare l’aggiornamento dell’organico sulle novità proposte ufficialmente (e non giunte per vie traverse) dall’OTCO e dall’OTTO, e registrare chi partecipa;
  • Organizzare annualmente, anche in collaborazione con altre scuole, degli aggiornamenti obbligatori, divisi per specialità, su argomenti considerati essenziali per tutti gli istruttori dell’organico (titolati e sezionali) pena la non partecipazione ai corsi;
  • Gli appuntamenti vanno replicati due o anche tre volte in modo che tutto l’organico abbia possibilità di partecipare. Ci sono manovre ed esercitazioni che se eseguite una volta ogni 5 anni si dimenticano e in tale situazione l’aggiornamento acquista solo una importanza formale per mantenere il titolo ma non garantisce l’acquisizione di una reale competenza spendibile in caso di necessità;

A queste esercitazioni di ripasso, che hanno come obiettivo il mantenere vive nella memoria le varie procedure e di uniformare gli aspetti didattici, viene chiesto agli istruttori di partecipare in forma attiva spiegando loro stessi la manovra secondo il principio “insegnando si impara meglio”.
Inoltre l’obbligatorietà della presenza deve valere anche per determinate lezioni teoriche, nelle quali verranno illustrati alcuni concetti base che si devono tenere sempre a mente.
Al direttivo di ogni Scuola viene riconosciuta la facoltà di evitare l’impiego di un istruttore (anche se titolato) quando non viene considerato sufficientemente affidabile.

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